Art. 12.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai fini dell'articolo 6, comma 1, della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle

 

Pag. 11

risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e, quanto a 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
      2. Al fine di favorire la copertura assicurativa previdenziale dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, e all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, come da ultimo modificato dal citato articolo 8, comma 2, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'INPS un apposito fondo, alimentato per l'anno 2008, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2009 lo stanziamento complessivo delle somme destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 7, 8 e 11, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, di 150 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante l'aumento in misura corrispondente della ritenuta sulle vincite del gioco del Lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.